La de-identificazione del verbale di comitato toglie i riferimenti personali dai resoconti di comitati etici, commissioni terapeutiche e organi collegiali. I criteri di composizione e funzionamento dei comitati etici discendono dal DM 8 febbraio 2013; per le sperimentazioni cliniche vale il Regolamento (UE) 536/2014. anonym.plus elabora in locale: le decisioni restano, le identità scompaiono.
Quando si applica
Un comitato etico discute casi clinici in seduta e il verbale cita pazienti e operatori. Prima dell'archiviazione o della trasmissione alla direzione, le identità vanno de-identificate.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri il verbale in anonym.plus.
- L'OCR locale elabora le copie scansionate.
- Il programma rileva nomi di pazienti, operatori e componenti del comitato.
- Rivedi i risultati e mantieni i ruoli istituzionali.
- De-identifica i riferimenti personali mantenendo la struttura della delibera.
- Salva il verbale de-identificato per l'archivio.
Cosa serve fornire
- Il verbale di comitato (PDF, DOCX o scansione).
- Un'azione: sostituzione con token o oscuramento.
- Facoltativo: lista di esclusione dei ruoli istituzionali da conservare.
Tipi di entità rilevati nei dati sanitari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Paziente citato | PERSON | Alberto Marini → [PAZIENTE_1] |
| Componente | PERSON | Prof.ssa De Luca → [MEMBRO_1] |
| Data seduta | DATE_TIME | 07/05/2026 → [DATA] |
| Nr. cartella | MEDICAL_RECORD_NUMBER | Cartella 991122 → [NR_CARTELLA] |
| Struttura | ORGANIZATION | Policlinico Umberto I → [STRUTTURA] |
| Telefono | PHONE_NUMBER | +39 06 49971000 → [TEL] |
Conformità raggiunta
- Comitati etici — il DM 8 febbraio 2013 fissa criteri di composizione e funzionamento; per le sperimentazioni cliniche il Regolamento (UE) 536/2014, applicabile dal 31 gennaio 2022, governa valutazione e documentazione.
- Consenso informato — l'art. 1, comma 4, della L. 219/2017 vuole il consenso documentato in forma scritta e inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico: il verbale ne dà atto senza dover ripetere l'anagrafica.
- Trasparenza degli atti — l'art. 7-bis, comma 4, del D.Lgs. 33/2013 ammette la pubblicazione di atti ulteriori solo previa anonimizzazione; il contenuto clinico discusso resta comunque categoria particolare dell'art. 9 GDPR.
- Sicurezza del trattamento — completamente offline, cifratura AES-256-GCM per le copie di lavoro.
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Limiti & avvertenze
Un caso discusso in un comitato ristretto può restare identificabile anche senza nome. Generalizza i dettagli clinici specifici prima dell'archiviazione pubblica.
Domande frequenti
Un verbale di comitato etico è soggetto al GDPR?
Sì, se riporta informazione clinica su singoli pazienti: sono categorie particolari dell'art. 9 GDPR. Dopo la de-identificazione l'atto può essere archiviato e diffuso senza obblighi residui.
Devo de-identificare i nomi dei componenti del comitato?
Di norma no. Chi siede in un organo collegiale agisce in veste istituzionale e il DM 8 febbraio 2013 ne prevede la pubblicità della composizione. De-identifica i riferimenti personali estranei a quel ruolo.
Il verbale de-identificato è valido come atto ufficiale?
No: l'originale resta l'atto. La versione de-identificata è la copia destinata alla circolazione interna e alla pubblicazione, e va conservata come tale.