Il mascheramento di un contratto di licenza nasconde l'identità del licenziante e del licenziatario. Il diritto concesso, però, decide che cosa non si può toccare. Per i marchi vale l'art. 23 del Codice della Proprietà Industriale, che ammette trasferimento e licenza anche parziali, purché non ne derivi inganno per il pubblico. Gli atti che trasferiscono diritti di proprietà industriale sono soggetti a trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dell'art. 138 CPI. Per il software valgono invece gli artt. 64-bis e seguenti della L. 633/1941, e l'art. 110 richiede che la trasmissione dei diritti di utilizzazione sia provata per iscritto. anonym.plus esegue la bonifica in locale e lascia intatti ambito della licenza, royalty, territorio e durata.
Quando si applica
Un ufficio legale vuole riusare come modello una licenza software già eseguita. Il testo indica i numeri di deposito dei marchi concessi in uso e rinvia alla trascrizione presso l'UIBM. Nomi delle parti, partite IVA e recapiti dei referenti vanno rimossi; l'ambito della concessione resta.
Come lo gestisce anonym.plus
- Importa il contratto di licenza in anonym.plus, in locale.
- Lo strumento distingue le disposizioni di concessione dagli identificatori di parte.
- Concedente, licenziatario, indirizzi e recapiti vengono marcati.
- Verifica le marcature e scarta i termini tecnici di autorizzazione riconosciuti per errore.
- Sostituisci ogni parte con una designazione come [LICENZIANTE].
- Salva il modello sanificato senza connessione di rete.
Cosa serve fornire
- Il contratto di licenza (PDF, DOCX o TXT).
- Un'operazione: sostituzione per il modello, oscuramento per il fascicolo.
- Opzionale: elenco dei termini di concessione da preservare.
Tipi di entità rilevati nei documenti legali
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Titolare del diritto | PERSON | Ing. Marco Ferrara → [LICENZIANTE] |
| Licenziatario | ORGANIZATION | Distribuzione Retail Italia S.p.A. → [LICENZIATARIO] |
| Data | DATE_TIME | Decorrenza 01.04.2026 → [DATA] |
| Sede legale | LOCATION | Via Vittor Pisani 20, 20124 Milano → [INDIRIZZO] |
| EMAIL_ADDRESS | m.ferrara@studioferrara.it → [EMAIL] | |
| Partita IVA | IT_VAT_CODE | IT01234567890 → [P.IVA] |
Conformità raggiunta
- Protezione dei dati — la pseudonimizzazione effettiva esclude il contratto dall'ambito del GDPR, Considerando 26; restano fuori soltanto i riferimenti alle persone.
- Proprietà industriale — l'art. 23 CPI governa trasferimento e licenza del marchio e vieta l'inganno del pubblico: ambito, qualità e limiti d'uso restano leggibili nel modello.
- Diritto d'autore e software — gli artt. 64-bis e 110 della L. 633/1941 chiedono che la trasmissione dei diritti di utilizzazione sia provata per iscritto: il testo della concessione non va toccato.
- Sicurezza del trattamento — nessun passaggio cloud, le clausole non escono dalla rete interna; AES-256-GCM cifra i file di lavoro a riposo (GDPR art. 32).
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Limiti & avvertenze
Numeri di brevetto e di registrazione del marchio sono pubblici e in genere restano. Proprio per questo, però, dai registri risalgono al titolare: se il modello deve essere neutro, sostituiscili con un riferimento generico.
Domande frequenti
Le clausole di royalty restano utilizzabili dopo il mascheramento?
Sì. Solo gli identificatori di parte scompaiono; aliquote, territorio e durata restano invariati.
Il numero di brevetto deve essere mascherato?
Dipende dall'uso. È un dato pubblico, ma dai registri risale al titolare: in un modello destinato a circolare conviene sostituirlo con un riferimento generico.
Perché l'art. 110 della legge sul diritto d'autore è rilevante qui?
Perché richiede la prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione. La parte che descrive la concessione va quindi conservata integralmente: si rimuovono le parti, non l'oggetto del contratto.