La de-identificazione di un report di farmacogenomica rimuove gli identificatori del paziente dai dati sulle varianti genetiche. Il processo rispetta il GDPR Art. 9 e il Codice Privacy (D.Lgs. 101/2018). anonym.plus elabora localmente: le varianti farmacogenetiche rilevanti restano, i dati identificativi scompaiono.
Quando si applica
Un report di farmacogenomica contiene nome paziente, codice fiscale e voci del laboratorio accanto alle varianti genetiche che influenzano la risposta ai farmaci. Per la ricerca o per la condivisione con altri clinici questi contenuti devono essere de-identificati.
Come lo gestisce anonym.plus
- Aprire il riepilogo in anonym.plus sul dispositivo locale.
- L'applicazione individua nome, codice fiscale e elementi del laboratorio.
- Date del test e ID campione sono esaminati separatamente.
- Verificare: le varianti genetiche non sono identificatori diretti.
- De-identificare gli elementi confermati.
- Salvare il prospetto de-identificato. Il sorgente resta sul dispositivo.
Cosa serve fornire
- Il report di farmacogenomica (PDF, DOCX o TXT).
- Operatore: De-identificazione per ricerca, Pseudonimizzazione per follow-up.
- Lista di varianti da conservare (es. CYP2D6, TPMT, DPYD).
Tipi di entità rilevati nei dati sanitari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Nominativi | PERSON | Valentina Russo → [PAZIENTE] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | RSSVNT90D55H501M → [CF] |
| Laboratorio | ORGANIZATION | Lab Genomica ISS Roma → [LABORATORIO] |
| Date | DATE_TIME | referto del 20/06/2026 → [DATA] |
| ID campione | MEDICAL_RECORD_NUMBER | GEN-2026-00789 → [ID_CAMPIONE] |
| Medico | PERSON | Dott.ssa Pellegrini → [MEDICO] |
Conformità raggiunta
- Dati genetici — definiti dall'art. 4, punto 13, GDPR e protetti dall'art. 9 GDPR; in Italia il trattamento è subordinato alle misure di garanzia dell'art. 2-septies del D.Lgs. 196/2003 adottate dal Garante per la protezione dei dati personali.
- Ricerca biomedica — l'art. 110 del D.Lgs. 196/2003 regola la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica e l'art. 89 GDPR ne fissa le garanzie: genotipo e fenotipo restano, l'identità del soggetto no.
- Rischio di re-identificazione — il Considerando 26 GDPR impone di valutare tutti i mezzi ragionevolmente utilizzabili: una variante rara è un quasi-identificatore, va generalizzata insieme alle date di refertazione.
- Sicurezza del trattamento — elaborazione completamente offline, nessun caricamento su cloud; le copie di lavoro sono cifrate con AES-256-GCM + Argon2id.
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Limiti & avvertenze
I contenuti genomici sono intrinsecamente identificativi. Anche dopo la de-identificazione degli identificatori diretti, le varianti genetiche rare possono consentire la re-identificazione: valutare la soppressione delle varianti altamente specifiche prima della condivisione pubblica.
Domande frequenti
Le varianti genetiche vengono rimosse?
No. Le varianti farmacogenetiche sono il contenuto clinico del rapporto e restano intatte. Vengono rimossi solo gli identificatori del paziente.
I elementi genomici sono categorie speciali ai sensi del GDPR?
Sì. Il GDPR Art. 9 e il Codice Privacy classificano i dati genetici come categorie speciali che richiedono protezione rafforzata.
Posso condividere il relazione de-identificato con ricercatori esterni?
Sì, dopo la de-identificazione conforme al Provvedimento Garante 9/2016 e previa valutazione del rischio residuo di re-identificazione.