La bozza di segnalazione è il documento più riservato del ciclo antiriciclaggio: contiene già il nome, l'operazione e il motivo del sospetto, ma non è ancora partita. L'art. 35 del D.Lgs. 231/2007 vuole che parta senza ritardo e completa; l'art. 39 vieta di far sapere che esiste. Fra i due obblighi c'è una fase di controllo qualità interno, ed è lì che serve una copia leggibile senza essere nominativa. anonym.plus sostituisce nomi, codici fiscali e IBAN con pseudonimi stabili, sul dispositivo, lasciando intatto il testo tipologico.
Quando si applica
Un analista senior rilegge le bozze prodotte dai colleghi prima dell'inoltro, per verificare che la descrizione del sospetto regga. La revisione riguarda l'argomentazione, non l'anagrafica: le bozze circolano con codici, e la segnalazione trasmessa alla UIF resta quella completa.
Come lo gestisce anonym.plus
- Apri la bozza di segnalazione in anonym.plus sul dispositivo.
- L'OCR locale legge i documenti allegati.
- Lo strumento individua nomi, codici fiscali e IBAN.
- Scegli un codice pseudonimo, per esempio SOS-2026-007.
- Conferma ogni sostituzione; mantieni il testo tipologico e i riferimenti.
- Salva la bozza pseudonimizzata in locale.
Cosa serve fornire
- La bozza di segnalazione (PDF, DOCX o TXT).
- Un operatore: sostituisci con pseudonimo.
- Facoltativo: tabella di mappatura protetta per la riconciliazione.
Tipi di entità rilevati nei documenti finanziari
| Categoria | Tipo di entità anonym.plus | Esempio |
|---|---|---|
| Segnalato | PERSON | Antonio Lombardi → [SOS-2026-007] |
| Codice fiscale | IT_FISCAL_CODE | LMBNTN68C14F205T → [CF-007] |
| IBAN | IBAN_CODE | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 → [IBAN-007] |
| Organizzazione | ORGANIZATION | Nucleo speciale di polizia valutaria → [GdF] |
| EMAIL_ADDRESS | antonio.lombardi@esempio.it → [EMAIL-007] | |
| Data | DATE_TIME | Operazione segnalata il 20/04/2026 → [DATA] |
Conformità raggiunta
- Tempestività e completezza — l'art. 35 del D.Lgs. 231/2007 vuole la segnalazione senza ritardo e con tutti gli elementi; gli approfondimenti successivi della UIF poggiano su quei dati, non sulla bozza ripulita. La Raccomandazione 20 del GAFI dice la stessa cosa in sede internazionale.
- Divieto di comunicazione — l'art. 39 non conosce eccezioni per le copie tecniche: uno pseudonimo non trasforma una bozza di segnalazione in un documento divulgabile (Raccomandazione 21 del GAFI).
- Tutela di chi segnala — l'art. 38 del D.Lgs. 231/2007 protegge l'identità di chi ha effettuato la segnalazione: nella revisione interna vanno oscurati anche i riferimenti all'operatore, non solo al cliente.
- Pseudonimizzazione — art. 4, punto 5, del GDPR: la bozza resta un insieme di dati personali finché esiste la corrispondenza; chiave separata e AES-256-GCM in attuazione dell'art. 32 GDPR.
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Limiti & avvertenze
Il divieto dell'art. 39 sopravvive alla pseudonimizzazione. Distribuisci le bozze solo agli addetti autorizzati, tieni traccia di chi le ha ricevute e non usarle mai come materiale di formazione aperto: per quello esiste il caso storico mascherato e chiuso.
Domande frequenti
La pseudonimizzazione aggira il divieto di comunicazione dell'art. 39?
No. Il divieto colpisce la divulgazione dell'esistenza stessa della segnalazione, a prescindere da quali identificatori siano visibili nel documento.
Posso usare la bozza pseudonimizzata per formare il team antiriciclaggio?
Solo con estrema cautela e verso i soli addetti autorizzati. Per l'aula è preferibile un caso chiuso e mascherato, non una segnalazione ancora in lavorazione.
I dati vengono trasmessi esternamente?
No. L'elaborazione è interamente locale e offline: nessuna bozza raggiunge un servizio esterno.